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Statuto Associazione Culturale ORA
In sintesi: Lo Statuto disciplina finalità, organizzazione e funzionamento dell'Associazione Culturale ORA, ente di promozione sociale attivo nell'intervento sociale, nella promozione culturale, nella cooperazione internazionale, nell'innovazione tecnologica e digitale e nella ricerca orientata al benessere della persona. Definisce le categorie di Associati (Fondatori, Ordinari, Giovanili, Onorari e Sostenitori), gli organi sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente, Vicepresidente e Tesoriere) e le regole di amministrazione, funzionamento e scioglimento dell'ente.

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Costituzione

1) È costituita, ai sensi del decreto legislativo 7 dicembre 2000, n. 383, con sede a Pratiglione, Via Forno 5, CAP 10080, l'ente di promozione sociale e culturale ORA, di seguito denominato semplicemente "Associazione".

2) L'Associazione:

  • a) si occupa prevalentemente dell'intervento sociale a favore degli immigrati, nel percorso di crescita dall'infanzia all'età adulta;
  • b) svolge esclusivamente le attività connesse alle finalità indicate nell'art. 2 del presente Statuto;
  • c) impiega gli utili e gli avanzi di gestione per lo sviluppo dell'Associazione e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
  • d) in caso di scioglimento, per qualunque causa, devolve il proprio patrimonio, sentito l'organismo di controllo competente, ad altre associazioni di promozione sociale, a soggetti non collegati all'Associazione che versino in comprovata situazione di necessità, oppure a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

3) L'Associazione ha durata illimitata.

4) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto, previo assenso del Presidente, che esercita in tale sede facoltà di veto ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera c).

Art. 1 bis - Statuto e regolamento attuativo

1) L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti dell'ordinamento giuridico.

2) Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli Associati e i Soci Sostenitori.

3) Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi. Le relative proposte possono essere presentate dal Presidente, che le sottopone direttamente all'Assemblea straordinaria, oppure da almeno un terzo degli Associati aventi diritto di voto; in quest'ultimo caso, per essere portata in Assemblea, la proposta richiede il previo voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci Fondatori.

Art. 1 ter - Tutela dell'attendibilità dell'Associazione e della pubblica fede

1) L'Associazione tutela la trasparenza della propria attività, esibendo a ogni Associato che ne faccia richiesta un resoconto su:

  • i) l'insieme degli obiettivi stabiliti dall'Associazione;
  • ii) le attività svolte e i risultati ottenuti;
  • iii) la struttura dell'organizzazione e la composizione del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Principi, Finalità, Modalità e Attività

L'Associazione si propone di:

1) Operare a livello locale, provinciale, regionale e nazionale per:

  • a) favorire la crescita culturale e sociale delle persone, in particolare degli immigrati, anche attraverso i mezzi di informazione e i mass media;
  • b) promuovere lo scambio nell'ottica della globalizzazione dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e di un rapporto costruttivo tra culture differenti;
  • c) favorire un modello di sviluppo eco-sostenibile;
  • d) sostenere il consolidarsi della cittadinanza europea, con particolare attenzione alle giovani generazioni, contribuendo per quanto possibile al processo di integrazione europea.

2) Promuovere la cultura e la sua diffusione capillare all'interno del tessuto sociale, sostenendo lo sviluppo di manifestazioni artistiche e di espressioni del libero pensiero, con particolare attenzione alle manifestazioni artistiche emergenti e giovanili, al fine di accrescere la coscienza critica delle nuove generazioni.

3) Promuovere la ricerca, lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie, favorendo la progettazione, la realizzazione e la gestione di prodotti, servizi e piattaforme digitali, anche basati su strumenti di intelligenza artificiale e automazione, quali strumenti al servizio delle finalità statutarie, degli Associati, dei Soci Sostenitori e della cittadinanza.

4) Offrire alla cittadinanza giovanile opportunità educative volte principalmente allo sviluppo della creatività e dello spirito di iniziativa, educando i giovani a un vivace spirito critico e di partecipazione nei confronti della realtà circostante.

5) Sviluppare il rapporto fra la cittadinanza e i giovani, con particolare attenzione al territorio e alle possibilità di sviluppo e riscatto da esso offerte, incoraggiando percorsi di recupero di situazioni di degrado e di abbandono dei territori e delle loro popolazioni, organizzando ed effettuando, anche a livello internazionale:

  • a) studi e ricerche sui problemi dello sviluppo e della cooperazione in generale e sui singoli settori di intervento;
  • b) attività di sensibilizzazione e informazione in Piemonte, in Italia, in Romania e in Europa, al fine di favorire, attraverso l'impegno nella cooperazione, la diffusione di informazioni, materiali e opportunità di crescita democratica;
  • c) corsi di formazione in Italia e in Romania, volti a sviluppare nuove idee o tecnologie;
  • d) interventi di cooperazione e volontariato nel campo dell'educazione alla cittadinanza, della salute, della cooperazione, dell'autocostruzione di case e infrastrutture, della fornitura di servizi e della formazione e del trasferimento di nuove tecnologie appropriate, avvalendosi per quanto possibile di manodopera qualificata o generica.

A tal fine l'Associazione intende stabilire rapporti di fattiva collaborazione con: Amministrazioni locali e nazionali, pubbliche e private, dei Paesi in via di sviluppo; ONG e organismi di cooperazione italiani ed europei riconosciuti e le loro Associazioni; il Ministero degli Affari Esteri e le altre Pubbliche Amministrazioni italiane; il Ministero degli Affari Esteri rumeno, il Ministero dell'Educazione e della Ricerca rumeno e il Ministero della Cultura rumeno; il Ministero del Lavoro; l'Unione Europea e le sue istituzioni; enti e istituzioni di diritto pubblico internazionale, nonché pubblico e privato, in Italia e in Europa; centri culturali, associazioni di amicizia tra popoli, istituti di ricerca e culturali operanti nell'ambito dei rapporti con i Paesi in via di sviluppo; realtà associative di base a carattere locale, nazionale e internazionale, gruppi volontari impegnati in attività connesse con quelle dell'Associazione; sindacati e organizzazioni dei lavoratori a livello locale, nazionale e internazionale; università ed enti di ricerca, imprese e start-up operanti nel settore delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale; Ordini e Collegi professionali, professionisti e strutture operanti in ambito psicologico, sanitario e del benessere della persona.

6) L'organizzazione, ovvero la gestione diretta, di:

  • a) eventi di spettacolo culturale nel campo della musica, del teatro, del cinema, nonché produzioni audiovisive e multimediali, concerti, rassegne letterarie, mostre d'arte ed esibizioni sportive, momenti d'incontro con culture gastronomiche ed enologiche e ogni altra forma di evento culturale o artistico;
  • b) attività di formazione ed educazione, quali laboratori, corsi, workshop, convegni e seminari volti a promuovere la capacità espressiva e dinamica, nonché il supporto alle nuove tecnologie e allo sviluppo di nuove idee o tecnologie;
  • c) progetti di scambio volti alla conoscenza e all'accettazione delle diversità, nonché alla cooperazione fra pari;
  • d) interventi volti alla riqualificazione e al recupero delle aree urbane;
  • e) interventi volti alla promozione e alla diffusione del commercio equo e solidale, della filiera corta e delle produzioni biologiche o artigianali;
  • f) produzione di materiali artistici, culturali, editoriali e sociali, nel pieno rispetto dei principi, delle finalità e delle modalità dell'Associazione;
  • g) produzione di oggettistica e piccolo artigianato tradizionale delle comunità immigrate, con particolare riferimento a quella romena, nel pieno rispetto dei principi, delle finalità e delle modalità dell'Associazione;
  • h) progettazione, sviluppo, gestione ed erogazione di prodotti, servizi, piattaforme e strumenti digitali, anche basati su tecnologie di intelligenza artificiale e automazione, a supporto delle finalità statutarie, degli Associati, dei Soci Sostenitori e della cittadinanza;
  • i) attività di studio, ricerca, formazione, consulenza e supporto in ambito psicologico e del benessere della persona, anche mediante la collaborazione con professionisti iscritti ai relativi Albi e Ordini, enti e istituzioni operanti nel settore, nel rispetto delle riserve di legge relative alle professioni sanitarie e psicologiche.

7) Promuovere, anche mediante la collaborazione con professionisti e istituzioni del settore, la ricerca psicologica e le attività di studio, sensibilizzazione e supporto orientate al benessere psico-fisico della persona, nonché ogni iniziativa scientifica, formativa o divulgativa a essa connessa, nel rispetto delle riserve di legge relative alle professioni sanitarie e psicologiche.

8) Svolgere ogni altra attività connessa, strumentale o accessoria al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ivi comprese quelle rese opportune dall'evoluzione tecnologica, scientifica e sociale, nei limiti previsti dalla legge.

TITOLO II - Associati

Art. 3 - Associati

1) Gli Associati sono i soggetti iscritti nel Libro degli Associati.

2) Essi si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Giovanili (di età inferiore agli anni diciotto), Soci Onorari e Soci Sostenitori:

  • a) sono Soci Fondatori i soggetti che risultavano associati alla data di costituzione dell'Associazione, nonché tutti gli Associati che maturino almeno cinque anni di anzianità associativa consecutiva e ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo;
  • b) sono Soci Ordinari coloro la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo e che versano la quota annualmente stabilita;
  • c) sono Soci Onorari coloro che vengono nominati dal Consiglio Direttivo, anche su proposta dell'Assemblea, per aver svolto attività o azioni significative in relazione allo scopo sociale dell'Associazione;
  • d) sono Soci Sostenitori coloro che rivestono tale qualifica ai sensi del successivo art. 3 quater.

3) Gli Associati svolgono prevalentemente attività volontaria e non retribuita; tale principio non si applica ai Soci Sostenitori, il cui rapporto con l'Associazione può avere anche natura onerosa, nei limiti di cui all'art. 3 quater.

4) I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

  • a) dimissioni volontarie;
  • b) mancato versamento della quota associativa, senza giustificato motivo, entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo (fatta eccezione per i Soci Fondatori);
  • c) indegnità, dichiarata dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea e ratificata a maggioranza assoluta dell'Assemblea e a maggioranza assoluta dei Soci Fondatori.

5) Solo i Soci Fondatori possono candidarsi a cariche negli organi associativi, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

6) I Soci delle categorie Ordinari e Giovanili sono tenuti al versamento annuale della quota di iscrizione, secondo gli importi e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

7) Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti gli Associati, a eccezione dei Soci Giovanili e dei Soci Sostenitori.

Art. 3 bis - Adesione all'Associazione

1) Gli aspiranti Associati presentano domanda di adesione secondo la Modulistica approvata, dichiarando di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. In caso di conflitto di interessi manifesto o sospetto, il Consiglio Direttivo può respingere la domanda o proporre soluzioni alternative.

2) Il nuovo Associato può essere ammesso in prova per un anno: in tal caso gode di tutti i diritti riconosciuti agli Associati della propria categoria, ma è definitivamente associato solo a seguito di un nuovo provvedimento assembleare adottato entro un anno dal primo, nel quale i voti degli Associati in prova non concorrono al raggiungimento del quorum.

3) L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo. Nei casi di necessità e urgenza, il Presidente può disporre l'ammissione in via provvisoria, sottoponendo il provvedimento a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 3 ter - Diritti e obblighi degli Aderenti

1) Gli Associati hanno il diritto e il dovere di partecipare alle Assemblee, direttamente o per delega, di svolgere l'attività preventivamente concordata e di esercitare, ove spettante in base alla propria categoria, il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

2) Ogni Associato e ogni Socio Sostenitore ha diritto di segnalare proposte e idee progettuali al Consiglio Direttivo.

3) Ogni Associato ha diritto di recedere dall'Associazione.

4) Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a versare la Quota associativa, salvo giustificato motivo, ed eventuali contributi straordinari nell'ammontare fissato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 3 quater - Soci Sostenitori

1) Sono Soci Sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche e gli altri enti che, senza assumere la qualifica di Associato con diritto di voto, sostengono l'Associazione, in via occasionale o sistematica, mediante erogazioni liberali, donazioni o contributi a singoli progetti o attività, ovvero che usufruiscono di servizi, consulenze, prodotti o piattaforme, digitali o non digitali, realizzati o erogati dall'Associazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2) L'adesione in qualità di Socio Sostenitore avviene mediante domanda, anche in forma semplificata e per via telematica, contestualmente alla richiesta di assistenza, consulenza, servizi o prodotti, oppure al compimento di una donazione. Resta fermo il potere del Consiglio Direttivo di respingere la domanda in caso di conflitto di interessi manifesto o sospetto con le finalità dell'Associazione.

3) I Soci Sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, non possono ricoprire cariche sociali e non concorrono alla formazione dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea. Possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni assembleari relative alle attività cui hanno contribuito.

4) I Soci Sostenitori non sono tenuti al versamento della Quota associativa di cui all'art. 12 bis. Il loro apporto economico, ove presente, è libero nell'ammontare oppure determinato dalle condizioni economiche del servizio, della consulenza o del prodotto richiesto, stabilite dal Consiglio Direttivo.

5) Ai Soci Sostenitori si applicano, in quanto compatibili, le cause di cessazione di cui all'art. 3, comma 4; il rapporto cessa altresì, senza necessità di ulteriore delibera, con il venir meno del sostegno economico o con la conclusione del rapporto di servizio o consulenza cui l'adesione era connessa.

Art. 4 - Indegnità, sospensioni, interdizioni

1) Un Associato può essere dichiarato indegno se:

  • a) mostra ostilità o scorrettezza nei confronti degli altri Aderenti;
  • b) mostra malafede o irresponsabilità nei confronti dell'Associazione;
  • c) non rispetta le norme del presente Statuto o del Regolamento attuativo;
  • d) non presta l'attività preventivamente concordata;
  • e) diffama l'Associazione;
  • f) utilizza la denominazione o l'immagine dell'Associazione per iniziative personali non preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo;
  • g) presta la propria attività in modo incostante e con discontinuità non giustificata da validi motivi;
  • h) aderisce ad altre associazioni, movimenti o partiti politici, qualora ciò determini un manifesto conflitto di interessi con le finalità dell'Associazione.

2) Nei casi di particolare gravità e urgenza, il Presidente può disporre la sospensione cautelare di un Associato dalle attività associative, sottoponendo il provvedimento a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

3) Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai Soci Sostenitori.

TITOLO III - Organi Sociali e Amministrazione

Art. 5 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

Art. 6 - L'Assemblea

1) L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati.

2) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il 15 marzo, per l'approvazione dei bilanci.

3) Le successive riunioni ordinarie sono convocate dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, mediante comunicazione scritta.

4) L'Assemblea, tanto in via ordinaria quanto in via straordinaria, può inoltre essere convocata ogni qual volta il Presidente, o un terzo del Consiglio Direttivo, lo ritengano opportuno.

5) Spetta all'Assemblea ordinaria:

  • a) fissare le direttive per l'attività dell'Associazione, in conformità con i principi dello Statuto;
  • b) eleggere il Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui all'art. 7;
  • c) eleggere il Presidente e il Vicepresidente, secondo le modalità di cui all'art. 8, verificarne le linee di indirizzo proposte ed eventualmente votarne la fiducia;
  • d) eleggere il Tesoriere, secondo le modalità di cui all'art. 9;
  • e) stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura dei contributi ordinari e straordinari dovuti dagli Associati;
  • f) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di ogni esercizio, nonché il bilancio progettuale predisposto dal Consiglio Direttivo.

6) Spetta all'Assemblea straordinaria:

  • a) decidere in via definitiva sui ricorsi a essa presentati, giudicando ex aequo et bono e senza formalità di procedura;
  • b) deliberare sulle modifiche del presente Statuto, secondo quanto previsto dall'art. 1 bis;
  • c) deliberare, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto, l'eventuale scioglimento dell'Associazione, subordinatamente all'assenso del Presidente, cui è riconosciuta facoltà di veto ai sensi dell'art. 1, comma 4.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea risultano da appositi verbali, firmati dal Presidente e dal segretario della seduta.

8) Le riunioni dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, sono valide con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati. Le Assemblee straordinarie, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati.

9) Le deliberazioni dell'Assemblea, dette provvedimenti, sono adottate, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, a maggioranza semplice dei voti validamente espressi dagli aventi diritto presenti o rappresentati; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

1) Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

2) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di dodici membri, detti Consiglieri.

3) I membri devono essere maggiorenni.

4) I membri del Consiglio Direttivo che non ne fanno parte per diritto di carica sono nominati dal Presidente e ratificati dall'Assemblea secondo le seguenti modalità:

  • a) il Presidente sottopone le nomine all'Assemblea;
  • b) le nomine sono ratificate a maggioranza semplice;
  • c) in caso di mancata ratifica, il Presidente propone nomine diverse.

5) Il Consiglio Direttivo può cooptare ulteriori membri in qualità di esperti, i quali si esprimono con voto consultivo.

6) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, salvi i casi straordinari.

7) In prima convocazione è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei membri; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei membri.

8) Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni solari. Ogni membro può essere rieletto.

9) I membri del Consiglio Direttivo cessano dalla carica per:

  • a) dimissioni volontarie;
  • b) indegnità.

10) La sostituzione dei membri decaduti avviene secondo Statuto; il relativo incarico ha termine con quello del resto del Consiglio Direttivo.

11) Il Consiglio Direttivo può disporre, su proposta di uno o più dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza relativa, che i Soci non assistano o non intervengano a singole sedute del Consiglio.

12) Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

13) La durata della sessione di Consiglio è stabilita preventivamente. Tutte le decisioni all'ordine del giorno devono essere assunte entro il termine della seduta.

14) Le decisioni del Consiglio Direttivo risultano da appositi verbali, firmati dal Presidente e dal segretario della riunione.

15) Spetta al Consiglio Direttivo:

  • a) gestire la progettualità generale dell'Associazione, curandone in particolare l'omogeneità;
  • b) provvedere allo sviluppo dell'Associazione e al raggiungimento degli obiettivi strategici, nonché alla comunicazione e all'immagine dell'Associazione, anche attraverso riunioni progettuali;
  • c) favorire lo sviluppo di una progettualità integrata;
  • d) assistere il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere nelle rispettive funzioni;
  • e) autorizzare gli stanziamenti di qualunque genere, fatti salvi quelli minuti o eccezionali di competenza del Presidente e del Tesoriere;
  • f) gestire l'organizzazione interna e l'organizzazione del lavoro;
  • g) gestire in modo equilibrato e armonico le risorse, anche umane, dell'Associazione;
  • h) assumere personale;
  • i) approvare i modelli di Modulistica e i Libri dell'Associazione, con cui è semplificato e uniformato lo svolgimento della vita associativa;
  • j) valutare ed eventualmente accettare donazioni, lasciti, offerte ed eventuali contributi straordinari a carico dei Soci, in conformità ai principi del presente Statuto;
  • k) proporre all'Assemblea i contributi ordinari e straordinari a carico dei Soci;
  • l) proporre e votare eventuali mozioni di sfiducia nei confronti delle cariche rappresentative ed elettive, dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari; le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere impugnate con ricorso all'Assemblea entro quattordici giorni, che decide in via definitiva senza formalità di procedura;
  • m) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente o dai responsabili incaricati per motivi di necessità e urgenza;
  • n) predisporre, su iniziativa del Tesoriere, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  • o) predisporre, su iniziativa del Presidente, il bilancio progettuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  • p) approvare o respingere le proposte progettuali;
  • q) verificare l'avanzamento dei lavori, della progettualità e dell'operato delle cariche elettive;
  • r) approvare o respingere le domande di adesione all'Associazione;
  • s) proporre all'Assemblea eventuali mozioni di indegnità o sospensione dalle cariche;
  • t) autorizzare tutte le spese, eccettuata l'ordinaria amministrazione;
  • u) delegare a uno dei propri membri la gestione e la rappresentanza dell'Associazione nei rapporti con organizzazioni terze, con organizzazioni di secondo livello cui l'Associazione partecipi e con gli enti terzi a esse collegati;
  • v) delegare al Presidente, con apposita delibera e nei limiti di importo in essa stabiliti, l'autorizzazione di spese ulteriori rispetto a quelle di ordinaria amministrazione.

Art. 8 - Il Presidente

1) Il Presidente ha la rappresentanza legale e formale dell'Associazione. A lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché, salvo quanto espressamente riservato dal presente Statuto ad altri organi, l'esercizio dei poteri e delle funzioni non altrimenti attribuiti.

2) Resta in carica cinque anni solari e comunque fino alla data delle nuove elezioni.

3) È eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci Fondatori.

4) Solo i Soci Fondatori possono candidarsi alla carica di Presidente.

5) La carica di Presidente dà diritto, per tutta la durata del mandato, a un seggio nel Consiglio Direttivo.

6) In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, dal Vicepresidente o da un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

7) Rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, cura la progettazione strategica e ne è il principale referente; cura altresì la visibilità pubblica e l'immagine dell'Associazione, promuovendola.

8) Si fa carico delle politiche associative decise dall'Assemblea e definite dal Consiglio Direttivo, organi ai quali risponde del proprio operato.

9) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

10) Nei casi di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, nonché quelli relativi alla gestione ordinaria e alle attività correnti dell'Associazione, sottoponendoli a ratifica dell'organo competente nella prima riunione utile.

11) Predispone annualmente, con il Consiglio Direttivo, il bilancio progettuale.

12) Assiste e supervisiona annualmente il Consiglio Direttivo nella stesura della relazione programmatica.

13) Può proporre al Consiglio Direttivo mozioni di sfiducia nei confronti di altre cariche.

14) Assiste e affianca il Tesoriere nella stesura del bilancio preventivo e consuntivo.

15) Può delegare, in tutto o in parte, proprie funzioni al Vicepresidente o a un Consigliere, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.

16) Propone al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca dei responsabili di progetto, area o servizio, nonché la stipula di accordi e convenzioni con enti terzi, salvo quanto riservato dal presente Statuto alla competenza di altri organi.

17) Il Presidente cessa dalla carica per:

  • a) dimissioni volontarie;
  • b) assenza prolungata e ingiustificata;
  • c) indegnità;
  • d) conflitto di interessi.

Art. 8 bis - Il Vicepresidente

1) Il Vicepresidente ha le medesime attribuzioni e gli stessi poteri del Presidente; spetta tuttavia esclusivamente al Presidente la facoltà di nominare i membri del Consiglio Direttivo non membri di diritto.

Art. 9 - Il Tesoriere

1) La carica di Tesoriere può essere affidata a un Socio, eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea.

2) Resta in carica cinque anni solari e comunque fino alla data delle nuove elezioni.

3) La carica di Tesoriere dà diritto, per tutta la durata del mandato, a un seggio nel Consiglio Direttivo.

4) È responsabile della contabilità e dell'ordinaria amministrazione contabile nel corso del proprio mandato.

5) Custodisce i Libri e la Modulistica contabile dell'Associazione e monitora con precisione la situazione patrimoniale dell'Associazione.

6) Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

7) Predispone ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

8) Gestisce i rapporti di collaborazione e di lavoro relativi alla parte economica e fiscale.

9) Opera in raccordo con il Presidente, che ne supervisiona l'attività amministrativo-contabile e può in ogni momento richiedere rendicontazioni e chiarimenti.

10) Può proporre al Consiglio Direttivo mozioni di sfiducia nei confronti di altre cariche elettive.

11) Il Tesoriere cessa dalla carica per:

  • a) dimissioni volontarie;
  • b) assenza prolungata e ingiustificata;
  • c) indegnità.

Art. 10 - Votazione negli Organi sociali

1) Il voto è:

  • a) segreto, quando riguarda deliberazioni concernenti direttamente o indirettamente gli Aderenti all'Associazione;
  • b) palese, in tutti gli altri casi;
  • c) espresso esclusivamente in termini di assenso o dissenso nelle elezioni e nei ricorsi assembleari; negli altri casi, è facoltà dell'Associato astenersi dal voto.

2) Durante le riunioni, la tempistica delle votazioni è rimessa al Presidente. Tutte le votazioni incluse nell'ordine del giorno devono comunque essere effettuate entro il termine della seduta.

Art. 11 - Collegio arbitrale

1) Qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, tra gli Organi e gli Aderenti, oppure tra gli Aderenti, è devoluta alla decisione inappellabile di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori, che giudicano ex aequo et bono, senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2) La decisione del Collegio ha effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3) Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo tra le parti stesse. In difetto di accordo, la nomina del terzo arbitro, così come dell'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto, è effettuata dal Presidente della Corte d'Appello di Torino.

Art. 12 - Patrimonio

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • a) quote associative e contributi dei Soci, comprese le erogazioni liberali e le donazioni dei Soci Sostenitori;
  • b) attività di autofinanziamento;
  • c) contributi dello Stato o di enti o istituzioni pubbliche;
  • d) contributi di organismi internazionali;
  • e) sponsorizzazioni e donazioni di privati, associazioni o fondazioni;
  • f) lasciti testamentari;
  • g) introiti derivanti da convenzioni;
  • h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo, purché compatibili con gli scopi istituzionali e con i principi del presente Statuto;
  • i) gli introiti derivanti da donazioni o lasciti di privati o enti privati sono sottoposti al vaglio del Consiglio Direttivo, che ne accerta la conformità al presente Statuto;
  • j) attività commerciale saltuaria, non prevalente rispetto al complesso delle attività dell'Associazione e comunque finalizzata alla crescita dell'Associazione e al raggiungimento delle sue finalità.

2) I fondi sono depositati presso l'istituto di credito individuato dal Consiglio Direttivo.

3) Ogni operazione finanziaria è sottoposta alla vigilanza del Consiglio Direttivo.

Art. 12 bis - Quota associativa

1) La Quota associativa a carico dei Soci Fondatori, Ordinari e Giovanili è fissata dal Consiglio Direttivo. Il rapporto economico con i Soci Sostenitori è disciplinato dall'art. 3 quater.

2) La Quota associativa è annuale e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato.

3) Gli Associati non in regola con il pagamento della Quota associativa, salvo giustificato motivo, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né alle attività dell'Associazione.

4) Il termine ultimo per il pagamento, riservato a quanti abbiano un giustificato motivo, è fissato a tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale. Decorso tale termine, gli Associati che non abbiano versato la quota non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né alle attività dell'Associazione.

5) Gli Associati non in regola con il pagamento non hanno elettorato attivo né passivo.

6) La Quota associativa non è in alcun modo trasferibile.

Art. 13 - Esercizio sociale

1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2) È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 14 - Rapporti con enti terzi

1) L'Associazione può consociarsi o altrimenti legarsi con altri enti che ne condividano, in tutto o in parte, i principi e le finalità.

2) Il legame è formalizzato mediante la stipula di un protocollo di intesa, conforme al presente Statuto, redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea a maggioranza qualificata.

3) L'Associazione può creare, o contribuire a creare, enti associativi gemelli che ne condividano i principi e le finalità.

4) La costituzione di un ente associativo gemello è proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea a maggioranza qualificata.

5) L'Associazione può partecipare a organizzazioni di secondo livello di cui condivida, in tutto o in parte, i principi e le finalità.

6) L'iscrizione a un'organizzazione di secondo livello è proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea a maggioranza qualificata.

Art. 15 - Disposizioni Generali

1) Per quanto non previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni dell'Associazione, si applicano le disposizioni di diritto comune. Per ogni controversia è competente il Foro di Ivrea.

2) Le modifiche al presente Statuto, approvate dall'Assemblea straordinaria, entrano in vigore dalla data della relativa delibera, salve le formalità di legge previste per la registrazione.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1) L'Associazione, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali degli Associati, dei Soci Sostenitori e dei terzi che entrano in contatto con essa nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali.

2) I dati sono trattati per finalità istituzionali, amministrative, contabili e fiscali, nonché, ove pertinente, per l'esecuzione dei rapporti di consulenza, assistenza e fornitura di servizi e prodotti, anche digitali, richiesti dagli interessati.

3) Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati, ivi compresi quelli raccolti nell'ambito delle attività di ricerca, consulenza e supporto psicologico di cui all'art. 2, è soggetto a garanzie rafforzate ed è svolto nel rispetto delle disposizioni di legge e deontologiche applicabili alla professione di psicologo.

4) Il Consiglio Direttivo adotta gli atti organizzativi necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi compresa l'eventuale nomina di responsabili del trattamento.

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